Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;150~art13 · fonte su Normattiva