1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art72 · fonte su Normattiva