1. Salvo disposizione contraria in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Tali disposizioni possono, tra l'altro, prevedere misure adeguate per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art89 · fonte su Normattiva