1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni ne' ricevere mandato imperativo. 2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunita' applicabili ai membri dell'Assemblea in virtu' del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee
Testo vigente dal 30 aprile 1977
