1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni ne' ricevere mandato imperativo. 2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunita' applicabili ai membri dell'Assemblea in virtu' del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;150~art4 · fonte su Normattiva