e immunita' La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art40 · fonte su Normattiva