1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni. 2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione. Esso puo' essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma. 3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;150~art3 · fonte su Normattiva