1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedi' e la domenica immediatamente successiva. 2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1. 3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovra' avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.
Testo vigente dal 30 aprile 1977
