1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e' precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione dell'Assemblea. 2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3. Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunita' nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione dell'Assemblea, fissa un altro periodo che, al massimo, puo' essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente. 3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedi' successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1. 4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.
Testo vigente dal 30 aprile 1977
