Ogni Stato contraente ha la facolta' di completare i formulari annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell'atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Ogni Stato contraente ha comunque la facolta' di aggiungere una casella destinata a contenere un numero di identificazione.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
