1. Gli annessi della presente Convenzione potranno essere modificati con una risoluzione votata all'unanimita' dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e degli Stati non membri parti alla presente Convenzione. 2. Potranno essere aggiunte dichiarazioni in codice all'annesso 2, sulla base di una risoluzione votata a maggioranza semplice dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione. 3. Le risoluzioni di cui al primo ed al secondo capoverso saranno depositate presso il Consiglio Federale Svizzero ed avranno effetto nelle relazioni fra gli Stati contraenti a partire dal primo giorno del settimo mese dopo questo deposito.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art7 · fonte su Normattiva