La presente Convenzione e' aperta, da un lato, all'adesione di ogni Stato, membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o non membro dell'ONU ma che sia Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o che sia membro di una istituzione specializzata delle Nazioni Unite, o che sia membro dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, e, dall'altro, di ogni altro Stato la cui richiesta di adesione sia approvata con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti con diritto di voto all'assemblea generale dell'Ufficio. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese ed hanno efficacia alla data del loro deposito.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art35 · fonte su Normattiva