Se un matrimonio e' stato celebrato in uno degli Stati contraenti e i coniugi hanno dichiarato di avere uno o piu' figli nati dalla loro unione il cui atto di nascita e' stato redatto o trascritto nel territorio di un altro Stato contraente, l'ufficiale di stato civile del luogo del matrimonio, o qualunque altra autorita' competente, invia direttamente, o per via diplomatica, all'ufficiale di stato civile del luogo in cui l'atto di nascita e' stato redatto o trascritto, una comunicazione per la menzione della legittimazione che potrebbe risultare da tale matrimonio. A tale comunicazione saranno allegati i documenti giustificativi di cui dispone. Quando la legittimazione e' stata dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale, la comunicazione viene trasmessa all'attenzione del Pubblico Ministero o di qualunque altra autorita' pubblica competente. Le comunicazioni sono redatte secondo un modulo in diverse lingue il cui modello e' allegato alla presente Convenzione. Sia queste comunicazioni che i documenti allegati sono esenti da legalizzazione nei rispettivi territori degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art7 · fonte su Normattiva