Se l'atto di nascita dei figli, e' stato redatto o trascritto dall'ufficiale di stato civile di uno degli Stati contraenti, tale ufficiale menziona la legittimazione dei suoi registri dopo aver verificato, di persona o tramite l'autorita' da cui dipende, che sono soddisfatte le condizioni previste dalla presente Convenzione. Tale iscrizione non puo' essere subordinata ad alcuna preliminare procedura giudiziaria di riconoscimento. La stessa regola vale anche se si tratta di una legittimazione dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale.
Testo vigente dal 21 luglio 1976
