Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stati civile concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonche' il decesso degli sposi e dei loro figli. L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487~convenzione-art2 · fonte su Normattiva