Art. 2 (Convenzione)
Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stati civile concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonche' il decesso degli sposi e dei loro figli. L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
