[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLE SEPOLTURE DI GUERRA

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Francese, desiderosi di dare una regolamentazione definitiva alle sepolture militari italiane situate sul territorio francese ed alle sepolture militari francesi situate sul territorio italiano, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

[3]Articolo 1

[4]Ciascuna delle Parti contraenti ha il libero uso, sul territorio dell'altra, gratuitamente e senza limite di durata, dei terreni su cui si trovano i rispettivi cimiteri ed ossari di guerra, nonche' i monumenti commemorativi militari i cui elenchi sono allegati alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art1 · fonte su Normattiva