[1]La presente Convenzione abroga e sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle sepolture di guerra, concluso mediante scambio di lettere del 20 giugno 1950. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali richieste per l'esecuzione della presente Convenzione. Questa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali formalita'. Lo scambio avra' luogo a Roma. La presente Convenzione avra' durata illimitata. Essa potra' essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ne avra' ricevuto notifica.

[2]FATTO a Parigi, il due dicembre 1970 in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana F. MALFATTI Per il Governo della Repubblica Francese HERVE ALPHAND

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art8 · fonte su Normattiva