Ognuno dei due Governi deve provvedere, a proprie spese, alla custodia, alla manutenzione, come pure ad ogni sistemazione e lavori di abbellimento dei propri cimiteri. Tuttavia, e' richiesto l'assenso dell'altra Parte per l'erezione di monumenti commemorativi e per la costruzione di abitazioni destinate ad alloggi del personale addetto alla manutenzione. Inoltre ciascun Governo deve avere cura che siano assicurate buone condizioni sanitarie mediante appropriate installazioni e conformarsi alle leggi e regolamenti di protezione dei luoghi di sepoltura vigenti sul territorio dell'altra Parte. I terreni e le costruzioni, come pure i lavori di miglioria e di manutenzione sono esenti da ogni imposta o tassa da parte di ciascuna delle Parti contraenti, secondo le modalita' della propria regolamentazione. L'esenzione si estende agli atti e contratti conchiusi al riguardo. Entrambi i Governi si impegnano a garantire la protezione delle tombe di guerra e si adopereranno per preservare le adiacenze dei cimiteri militari ed i monumenti commemorativi da qualsiasi installazione incompatibile con la dignita' dei luoghi.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art4 · fonte su Normattiva