Qualora una delle Parti contraenti stimasse che uno dei suoi cimiteri, ossari o monumenti commemorativi non avesse piu' motivo di essere conservato, ne avvisera' l'altra Parte, ed una decisione al riguardo sara' presa di comune accordo. La soppressione di tale cimitero, ossario o monumento comportera' ipso facto la perdita del diritto di uso sul terreno di sedime ove era situato.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
