Qualora una delle Parti contraenti stimasse che uno dei suoi cimiteri, ossari o monumenti commemorativi non avesse piu' motivo di essere conservato, ne avvisera' l'altra Parte, ed una decisione al riguardo sara' presa di comune accordo. La soppressione di tale cimitero, ossario o monumento comportera' ipso facto la perdita del diritto di uso sul terreno di sedime ove era situato.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art6 · fonte su Normattiva