Ciascuna delle Parti contraenti puo' importare sul territorio dell'altra le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e le forniture originarie di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea, o in libera pratica all'interno della Comunita', i quali siano necessari all'esecuzione delle operazioni previste dalla presente Convenzione:

  • a)le attrezzature e i mezzi di trasporto beneficiano del regime doganale di temporanea importazione per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile: l'impegno di riesportazione non e' accompagnato da garanzia finanziaria;
  • b)i materiali e le forniture destinati alla costruzione, alla decorazione ed alla manutenzione delle tombe, monumenti e cimiteri, sono ammessi in franchigia dei diritti e tasse di importazione su presentazione ai servizi doganali, a corredo della dichiarazione di importazione regolamentare: - di un elenco dettagliato dei prodotti importati, - di una dichiarazione con cui le Autorita' competenti si impegnano ad utilizzare i detti prodotti esclusivamente ai fini previsti dalla presente Convenzione. Dette Autorita' sono: in Italia: il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra; in Francia: le Ministere des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. I prodotti di cui al precedente paragrafo b), importati da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, i quali non fossero ulteriormente necessari agli scopi previsti dalla presente Convenzione, devono essere riesportati. In mancanza di cio' possono essere ammessi, a titolo eccezionale, a rimanere nel territorio, a condizione che sia effettuato il pagamento dei diritti e tasse di importazione a cui sono soggetti. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna ad esaminare tutte le altre domande di esenzione suscettibili di essere accordate in materia fiscale.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art7 · fonte su Normattiva