Il comune di Mentone sara' responsabile per la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti previsti dalla presente Convenzione e sara' tenuto a risarcire i danni eventualmente causati a terzi. A tal fine, esso stipulera' un'assicurazione con una compagnia italiana di gradimento del Governo italiano, alla quale dovra' dare mandato di rappresentarlo e di liquidare i danni.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art11 · fonte su Normattiva