La costruzione delle opere e l'acquisizione dei terreni e dei diritti di passaggio per la costruzione e l'esercizio delle opere stesse avverranno a cura ed a spese del comune di Mentone, con riserva delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 b). Le opere di cui sopra verranno considerate di pubblica utilita' e la loro costruzione verra' dichiarata urgente e indifferibile ai sensi della legislazione italiana in materia di acque pubbliche.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art6 · fonte su Normattiva