La costruzione delle opere e l'acquisizione dei terreni e dei diritti di passaggio per la costruzione e l'esercizio delle opere stesse avverranno a cura ed a spese del comune di Mentone, con riserva delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 b). Le opere di cui sopra verranno considerate di pubblica utilita' e la loro costruzione verra' dichiarata urgente e indifferibile ai sensi della legislazione italiana in materia di acque pubbliche.
Testo vigente dal 22 luglio 1970
