Per l'esecuzione dei lavori, nonche' per la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli impianti costruiti dal comune di Mentone, il Governo italiano si impegna:

  • a)a non riscuotere alcun dazio di importazione su tutti i materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale tecnico originari e provenienti dalla Francia, per essere utilizzati durante i lavori o incorporati nelle opere;
  • b)a consentire l'importazione temporanea in Italia, in sospensione dei diritti doganali applicabili alla importazione, del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione delle opere;
  • c)a permettere l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiali di impianto senza alcun divieto o restrizione economica di importazione. Le amministrazioni doganali dei due Paesi concorderanno le misure atte a semplificare le formalita' di controllo e di garanzia relative alla temporanea importazione ed esportazione dei detti materiali.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art9 · fonte su Normattiva