[1]Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa avra' effetto dalla data dell'ultima di tali notifiche.
[2]FATTO a Parigi il 28 settembre 1967 in due esemplari, in italiano e in francese, i cui testi fanno egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Giovanni FORNARI
[3]Per il Governo della Repubblica francese Henri ALPHAND
[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[5]Il Ministro per gli affari esteri MORO
Testo vigente dal 22 luglio 1970
