[1]Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa avra' effetto dalla data dell'ultima di tali notifiche.

[2]FATTO a Parigi il 28 settembre 1967 in due esemplari, in italiano e in francese, i cui testi fanno egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Giovanni FORNARI

[3]Per il Governo della Repubblica francese Henri ALPHAND

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art14 · fonte su Normattiva