[1]1. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra il completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie all'entrata in vigore della presente convenzione. Quest'ultima entrera' in vigore un mese dopo l'ultima notifica. 2. Le Parti contraenti si impegnano ad inviare il testo della presente convenzione alla Comissione delle Comunita' Europee. 3. La presente convenzione e' conclusa per una durata illimitata. 4. Ogni Parte contraente potra' in ogni momento denunciarla e tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della notifica.

[2]Fatto a Parigi, il 16/09/92 in doppio esemplare nelle lingue francese e italiana, entrambe le versioni facenti egualmente fede.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Francese

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art20 · fonte su Normattiva