Le divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione, che non avranno trovato una soluzione per via diplomatica, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una o dell'altra Parte. Le Parti designeranno a questo scopo, di comune accordo, un arbitro, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla domanda di una di esse. Se la designazione non potesse aver luogo nel periodo sopra indicato, l'arbitro verra' nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, su richiesta di una o dell'altra delle due Parti. L'arbitro non potra' avere la nazionalita' di alcuna delle due Parti.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art13 · fonte su Normattiva