[1]Articolo XIV
[2]Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformita' all'Articolo XI, saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
[1]Articolo XIV
[2]Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformita' all'Articolo XI, saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artxiv · fonte su Normattiva