[1]Articolo XV

[2]Una delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica dovra' essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tal caso, l'Accordo terminera' dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di avviso di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica e' stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artxv · fonte su Normattiva