[1]ARTICOLO XV.
[2]Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Testo vigente dal 15 febbraio 1979
[1]ARTICOLO XV.
[2]Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
Testo vigente dal 15 febbraio 1979
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artxv · fonte su Normattiva