In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione di cui all'articolo 1, stabilita 1, in dollari U.S.A. 18.160.000 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo coefficiente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550.000 ripartiti in corrispondenza dei versamenti che saranno effettuati all'I.D.A. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 11 luglio dell'anno successivo a quelle della loro emissione e fruttanti interesse al tasso che sara' stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, a decorrere, dall'esercizio 1962-63. Ai certificati ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1932, n. 2356. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e, godono delle garanzie privilegi e benefici ad essi concessi'. Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati il tasso di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed i piani di rimborso di essi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1478~art3 · fonte su Normattiva