[1]Art. X Il Consiglio
[2]A. Il Consiglio sara' composto da almeno 11 e da non piu' di 21 rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, eletti dall'Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti sara' pari all'equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei Membri dell'Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei Membri dell'Agenzia all'inizio dell'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell'Assemblea, allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonche' l'efficienza dell'attivita' del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni. B. Il Consiglio si riunira' con frequenza semestrale, presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo. C. Il Consiglio dovra' eleggere tra i propri membri, all'inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avra' facolta' di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovra' essere trasmesso all'Assemblea per l'approvazione. D. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio decidera' sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sara' considerata come di merito, salvo il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti. E. Il Consiglio sara' responsabile nei confronti dell'Assemblea e rispondera' a essa. Il Consiglio esercitera' poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonche' le funzioni a esso delegate dall'Assemblea. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, agira' in conformita' con le decisioni dell'Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonche' assicurandone l'attuazione corretta e costante. F. Il Consiglio: 1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri; 2. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia; 3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell'Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno; 4. considera e trasmette all'Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attivita' dell'Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformita' con l'articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto; 5. redige qualsivoglia altra relazione che l'Assemblea possa richiedere; 6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell'Agenzia, previa approvazione dell'Assemblea; 7. giustifica il programma di lavoro adottato dall'Assemblea, perche' venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato; 8. dispone dell'autorita' per deferire questioni all'attenzione dell' Assemblea; e 9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformita' con l'articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.
Testo vigente dal 3 maggio 2012
