1. Obiettivo fondamentale dell'Organizzazione e' di promuovere e sviluppare il turismo in vista di contribuire all'espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperita', nonche' al rispetto universale e all'osservanza dei diritti e liberta' umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L'Organizzazione adottera' tutte le misure necessarie in vista di raggiungere questo obiettivo. 2. Nel perseguimento di questo obiettivo, l'Organizzazione dedichera' particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo del turismo. 3. Al fine di affermare il ruolo basilare che e' chiamata a svolgere nel campo del turismo l'Organizzazione instaurera' e manterra' una efficace cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate. A questo scopo, l'Organizzazione cerchera' di instaurare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell'esecuzione del Programma.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art3 · fonte su Normattiva