1. Se l'Assemblea ritiene che un Membro persista nel continuare una politica contraria all'obiettivo fondamentale dell'Organizzazione, quale e' descritto nell'articolo 3 dello Statuto, l'Assemblea puo', con una risoluzione adottata alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell'esercizio dei diritti e del godimento dei privilegi inerenti alla qualita' di Membro. 2. La sospensione verra' mantenuta sino a quando l'Assemblea non riconosca che e' intervenuto un cambiamento nella politica di tale Membro.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art34 · fonte su Normattiva