1. Ogni Membro effettivo puo' ritirarsi dall'Organizzazione allo spirare di un preavviso di un anno comunicato per iscritto al Governo depositario. 2. Ogni Membro associato puo' ritirarsi dall'Organizzazione alle stesse condizioni di preavviso, mediante notifica scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilita' delle relazioni estere del Membro associato. 3. Ogni Membro affiliato puo' ritirarsi dall'Organizzazione allo spirare di un termine di preavviso di un anno, comunicato per iscritto, al Segretario generale.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art35 · fonte su Normattiva