Entro un termine di centottanta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, gli Stati Membri della Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di diventare, senza necessita' di voto, membri effettivi dell'Organizzazione mediante una dichiarazione formale con la quale essi adottano lo Statuto dell'Organizzazione e accettano gli obblighi inerenti alla qualita' di Membro.

Testo vigente dal 26 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1018~art41 · fonte su Normattiva