1. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni. 2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicono udienze conoscitive.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art17 · fonte su Normattiva