1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta, ai Consigli provinciali e comunali ed agli elettori della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto. 2. L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali ed alla Giunta. 3. I progettti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art27 · fonte su Normattiva