Art. 27
1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta, ai Consigli provinciali e comunali ed agli elettori della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto. 2. L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali ed alla Giunta. 3. I progettti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
