1. L'iniziativa e' esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito suppplemento del Bollettino ufficiale. 3. Il regolamento interno stabilisce le procedure, le modalita' ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art28 · fonte su Normattiva