1. L'iniziativa popolare delle leggi regionali si esercita, secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, che stabilisce pure le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno cinquemila elettori della Regione. 2. L'iniziativa legislativa viene, inoltre, esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti. 3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non e' ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, ne' puo' essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio. 4. I promotori dell'iniziativa popolare ed i soggetti di cui al secondo comma possono farsi assistere, e richiedere dati e informazioni, dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art33 · fonte su Normattiva