1. La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo e gli strumenti della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni. 2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali; provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, alla formazione del programma di sviluppo regionale ed alla definizione e attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art3 · fonte su Normattiva