Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore. 2. Il termine per la promulgazione e l'entrata in vigore di una legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
