Art. 30
1. Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso, ai fini del controllo di cui all'articolo 127 della Costituzione. 2. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del termine per l'opposizione da parte del Governo, od anche dalla scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale o alle Camere, oppure dalla comunicazione della reiezione del ricorso del Governo. 3. Il testo della legge e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna".
Testo vigente dal 21 novembre 1990
