Approvazione
Art. 32
1. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'avvenuto controllo e sono pubblicati nei modi e nei tempi previsti per le leggi regionali.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
1. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'avvenuto controllo e sono pubblicati nei modi e nei tempi previsti per le leggi regionali.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art32 · fonte su Normattiva