Art. 8
1. Il Consiglio tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente, almeno cinque giorni prima della seduta. 3. Il Consiglio provvede alla convalida da consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' ai sensi delle leggi dello Stato.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
