1. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizo delle loro funzioni. 3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di; - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; - formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni; - ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. 4. Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esrcizio delle proprie funzioni. 5. Le indennita' dei consiglieri sono stabilite con legge regionale in relazione alla carica, alle funzioni e alle attivita' svolte.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art9 · fonte su Normattiva