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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi Uffici di Presidenza. E' soppressa la parola "legislativi" nel primo comma, lettera a), n. 2, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Testo in vigore dal 17 aprile 1971 al 29 novembre 1997
