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[1]La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi Uffici di Presidenza. E' soppressa la parola "legislativi" nel primo comma, lettera a), n. 2, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1971

[4]SARAGAT

[5]COLOMBO

[6]Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Testo in vigore dal 29 novembre 1997 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-03;147~artunico · fonte su Normattiva