L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:

  • a)alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somma dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;
  • b)all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario;
  • c)agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi. Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.

Testo vigente dal 29 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;935~art2 · fonte su Normattiva