L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:
- a)alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somma dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;
- b)all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario;
- c)agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi. Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.
Testo vigente dal 29 dicembre 1977
