Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;935~art3 · fonte su Normattiva