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[1]Il personale arruolato ai termini dell'articolo precedente non contrae vincolo di ferma e puo', a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, essere esonerato dal servizio. Esso e' sottoposto alle norme disciplinari di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al personale suddetto e' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alle guardie e alle guardie scelte di pubblica sicurezza, comprese le indennita', previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai termini ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti. In caso di malattia, di ferite o di lesioni, con conseguente inabilita', o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione ai termini delle disposizioni vigenti.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/11/1951, n. 267 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 24 agosto 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-03;1126~art2 · fonte del testo