Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attività produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e perciò è calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversità di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 8 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1991 al 24 settembre 2015. 38 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresi' il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art4 · fonte del testo